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Legge
31 dicembre 1996, n. 675 (in
Suppl. ordinario n. 3, alla Gazz. Uff. n. 5, 8 gennaio).
Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Testo aggiornato con le disposizioni introdotte dal decreto
legislativo 9 maggio 1997, n. 123(Gazz. Uff. n. 107 del
10/5/97) e con il decreto
legislativo 28 luglio 1997, n.255(in
grassetto nel testo)
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO
Articolo 15.
(Sicurezza
dei dati)
I
dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Le
misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
Le
misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità
di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del
settore e all'esperienza maturata.
Le
misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che
regolano la materia
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Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999
Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513
Art.
61 - Archiviazione dei documenti informatici
1.
L’archiviazione dei documenti
informatici, anche se formati secondo quanto previsto dall’articolo 6,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513, può essere effettuata con le modalità previste dalla deliberazione
30 luglio 1998, n. 24 dell’Autorità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Per i documenti informatici si applicano le procedure previste per i
documenti formati all’origine su supporto informatico di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione indicata al
comma 1.
3.
Ai documenti informatici non si applicano le restrizioni di formato
previste dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione.
Il responsabile dell’archiviazione può convertire il documento
informatico in uno di tali formati, mantenendo nell’archivio il
documento originale come versione iniziale del documento archiviato
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Decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318
(G. U. 14 settembre 1999, serie generale, n. 216)
Regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure di sicurezza minime per il trattamento dei
dati personali a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675
CAPO
III
Trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici
o comunque automatizzati
Art.
9 - Trattamento dei dati personali
1.
Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli
dell'articolo 3 della legge, effettuato con strumenti diversi da quelli
previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalità:
a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e
nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 19
della legge, il titolare o, se designato, il responsabile devono
prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la
cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro
assegnati;
b)
gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in
archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del
trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al
termine delle operazioni affidate.
2. Nel caso
di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre a
quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità:
a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti
contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori
muniti di serratura;
b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere
identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario
di chiusura degli archivi stessi.
Art.
10 - Conservazione della documentazione relativa al trattamento
1.
I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni
relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24
della legge, devono essere conservati e custoditi con le modalità di cui
all'articolo
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Decreto legislativo 28 dicembre
2001, n. 467
Disposizioni in materia di protezione dei dati
personali in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127
(G.U. 16
gennaio 2002, n. 13)
CAPO I
(Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996)
Art.
14 (Omessa adozione di misure minime di sicurezza)
1. L'articolo
36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
"Art.
36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è
punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni
a lire ottanta milioni.
2.
All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di
particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà
dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.".
2.
Per i procedimenti penali per il reato di cui all’articolo 36 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto l’autore del reato può
fare richiesta all’autorità giudiziaria di essere ammesso alla
procedura indicata all’articolo 36, comma 2, della medesima legge n. 675
del 1996, come sostituito dal presente decreto. L’Autorità giudiziaria
dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante
per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo
articolo 36, comma 2.
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Deliberazione
24/98, 30 Luglio 1998
(urn:nir:autorita.informatica.pubblica.amministrazione:delibera:1998-07-30;24)
Art.
2, comma 15, della Legge 24 dicembre 1993, n° 537:
Regole tecniche per l’uso di supporti ottici
ART. 8 - RESPONSABILE DELL’ARCHIVIAZIONE
1.
Il responsabile del procedimento di archiviazione:
a.
definisce le caratteristiche ed i requisiti minimi del sistema di
archiviazione in funzione della tipologia di documenti da trattare;
b.
conserva, con l’impiego di procedure informatiche eseguite sui
dati contenuti nell’archivio ottico, relativamente ad ogni supporto di
memorizzazione utilizzato, le informazioni appresso specificate:
1.
la casa produttrice del supporto di memorizzazione;
2.
l’identificativo del supporto di memorizzazione;
3.
gli estremi di riferimento della dichiarazione di conformità;
4.
la descrizione del contenuto del supporto di memorizzazione;
5.
gli estremi identificativi della copia di sicurezza;
6.
gli estremi identificativi del responsabile dell’archiviazione;
7.
i nominativi degli operatori designati dal responsabile
dell’archiviazione, con l’indicazione dei compiti agli stessi
assegnati;
c.
mantiene, con le stesse modalità previste per i documenti formati
all’origine su supporto informatico dall’art. 6, lettera b, un
archivio del software utilizzato, in ogni sua versione. Per
l’archiviazione dell’eseguibile dei programmi non si applicano le
limitazioni di formato ivi previste;
d.
garantisce la presentabilità ed accessibilità di tutte le istanze
di ogni documento registrato contenuto nell’archivio, nonché la
leggibilità del contenuto di ogni supporto di memorizzazione. In
particolare, il responsabile è tenuto a:
1.
adottare le misure necessarie per evitare la perdita o distruzione
delle informazioni;
2.
verificare periodicamente l’effettiva leggibilità del contenuto
dell’archivio, provvedendo al riversamento del contenuto dei supporti
non più idonei;
3.
effettuare il riversamento del contenuto dei supporti
tecnologicamente obsoleti;
e.
verifica che il fornitore del sistema abbia certificato la
rispondenza del sistema stesso alle specifiche tecniche contenute nella
presente Deliberazione, ed abbia fornito, attestandone la corretta
funzionalità, i relativi programmi di gestione;
f.
adotta
le necessarie misure per la sicurezza fisica e logica del sistema di
archiviazione;
g.
cura, nell’ambito dell’attività di archiviazione, le
operazioni di chiusura dei supporti, di copia e riversamento del loro
contenuto e di esibizione di quanto formato su supporto di memorizzazione;
h.
può delegare, per lo svolgimento delle attività di registrazione,
riversamento e chiusura dei supporti di memorizzazione, soggetti che per
competenza o esperienza garantiscano la corretta esecuzione delle
operazioni, certificandone anche le chiavi di cifratura se queste non sono
certificate da un certificatore riconosciuto;
i.
effettua il collaudo previsto al successivo art. 9;
j.
richiede la presenza di un Pubblico ufficiale nei casi in cui è
previsto il suo intervento, assicurando allo stesso sia l’assistenza sia
le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al medesimo
attribuite;
k.
conserva le attestazioni eventualmente rilasciate dal Pubblico
ufficiale per le attività dallo stesso svolte in ottemperanza a quanto
previsto dalla presente Deliberazione.
2. Il
procedimento di archiviazione può essere delegato, in tutto o in parte, a
soggetti che per specifica competenza ed esperienza assicurino la piena
osservanza delle disposizioni contenute nella presente Deliberazione e la
corretta esecuzione delle istruzioni ricevute.
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